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Smart&Start Italia: requisiti 2026, tasso zero e quando scatta il 90%

Smart&Start Italia: requisiti 2026, tasso zero e quando scatta il 90%

Smart&Start Italia è la misura con cui lo Stato finanzia a tasso zero le startup innovative italiane, e nella maggior parte dei casi non viene persa per colpa del progetto. Viene persa prima: sui requisiti di ammissibilità, su una condizione letta male, su uno status che nel frattempo è scaduto. Chi arriva a leggere questa pagina di solito ha già in mente un’idea da finanziare e vuole sapere due cose, se può accedere e quanto gli daranno. Qui trova entrambe le risposte, ma anche la parte che le schede ufficiali danno per scontata e che i portali di finanza agevolata copiano l’uno dall’altro senza verificarla. Perché dal dicembre 2024 alcune regole del gioco sono cambiate, e non tutti se ne sono accorti.

Che cos’è Smart&Start Italia e come funziona davvero

Smart&Start Italia è l’incentivo nazionale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, nato con il decreto ministeriale del 24 settembre 2014 e più volte rivisto negli anni. Finanzia piani di impresa di importo compreso tra 100.000 e 1.500.000 euro presentati da startup innovative, con un mutuo a tasso zero da restituire in dieci anni. Non è un contributo che arriva sul conto e finisce lì: è un debito agevolato, e questa distinzione conta più di quanto sembri quando si costruisce il piano finanziario.

La misura si rivolge a imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo, con particolare attenzione a economia digitale, intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things, oltre agli spin-off da ricerca. Se il concetto di startup innovativa non è ancora chiaro nei suoi confini giuridici, vale la pena partire da cosa sono le startup innovative e quali vantaggi offrono, perché tutto l’impianto di Smart&Start poggia su quello status e non su una generica “idea innovativa”.

I numeri del programma

Il programma è operativo da settembre 2013. Inizialmente riguardava solo le regioni del Mezzogiorno, poi dal febbraio 2015 è stato esteso a tutto il territorio nazionale. Secondo i dati pubblicati dall’ente gestore, Smart&Start ha finanziato 1.549 startup innovative, attivando circa 800 milioni di euro di investimenti a fronte di 618 milioni di agevolazioni concesse. Sono cifre che raccontano una misura matura, non sperimentale, con una casistica di valutazione ormai consolidata.

Questo ha una conseguenza pratica che spesso sfugge. Una misura matura ha istruttorie standardizzate e motivi ostativi ricorrenti, e i valutatori di Invitalia hanno visto passare praticamente ogni variante di piano immaginabile. Non si vince perché il progetto è affascinante, si passa perché il progetto è coerente, documentato e rendicontabile secondo criteri che l’ente applica da oltre dieci anni.

A sportello, senza graduatoria: cosa significa in pratica

Smart&Start funziona a sportello. Non ci sono finestre temporali, scadenze né graduatorie: le domande vengono istruite in ordine cronologico di arrivo e l’ente risponde, chiede integrazioni o comunica i motivi ostativi entro sessanta giorni. In teoria è la condizione più comoda che esista per un imprenditore.

In pratica genera due comportamenti opposti, entrambi sbagliati. C’è chi rimanda per mesi perché tanto “non scade”, e nel frattempo perde i requisiti anagrafici. E c’è chi presenta in fretta un piano incompleto pensando che tanto poi si integra, salvo scoprire che le integrazioni hanno tempi stretti e che un impianto debole non si raddrizza con un allegato. Lo sportello permanente non è un invito a improvvisare: è semplicemente l’assenza di un vincolo di calendario.

I requisiti Smart&Start Italia nel 2026: dove cade la maggior parte delle domande

Sulla carta i requisiti sono tre e sembrano semplici: essere una startup innovativa iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese, essere costituiti da non più di sessanta mesi, rientrare nella definizione di piccola impresa. Il problema è che dal 18 dicembre 2024 il primo requisito ha una scadenza propria, indipendente dal secondo. Ed è qui che si apre l’incastro che quasi nessuno spiega.

Il primo incastro: sessanta mesi di Smart&Start contro tre anni di status

La legge 16 dicembre 2024 n. 193, la cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha riscritto parti sostanziali dell’articolo 25 del decreto legge 179/2012. Come si legge nel testo dell’articolo 28 della legge 193/2024, la startup innovativa deve ora rientrare nella definizione europea di micro, piccola o media impresa e non può svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza. Ma la novità che pesa di più sull’accesso agli incentivi è un’altra: la permanenza nella sezione speciale scende a tre anni.

Tre anni, non cinque. La permanenza può essere estesa fino a cinque anni complessivi, e poi in periodi biennali fino a un massimo di nove, ma soltanto dimostrando condizioni specifiche: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 25% del valore della produzione, contratti di sperimentazione con la pubblica amministrazione, un dipendente con dottorato, un aumento di capitale rilevante o un brevetto registrato. Per i periodi successivi al quinto anno le condizioni si stringono ulteriormente e riguardano aumenti di capitale sopra il milione da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio oppure una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo.

Questo significa che una startup costituita da quarantotto mesi può essere perfettamente dentro la finestra dei sessanta mesi richiesta da Smart&Start e allo stesso tempo essere già uscita, o in procinto di uscire, dalla sezione speciale del registro delle imprese. E senza iscrizione alla sezione speciale non c’è ammissibilità, punto. Non è un rischio teorico: la circolare ministeriale di luglio 2025 documenta che al 10 marzo 2025 risultavano 817 imprese ancora presenti in sezione speciale pur essendo costituite da oltre sessanta mesi, di cui 584 già oltre soglia alla data di entrata in vigore della legge, con conseguente cancellazione d’ufficio.

Nella nostra pratica questo è diventato il primo controllo che facciamo, prima ancora di leggere l’idea imprenditoriale. Non serve a nulla lavorare tre mesi su un business plan da un milione se la visura dice che lo status decade tra sei settimane. È una verifica che richiede dieci minuti e che risparmia un trimestre.

Il requisito di piccola dimensione

Smart&Start si rivolge a startup innovative di micro e piccola dimensione. Il parametro non è il fatturato percepito ma la definizione europea, che considera insieme numero di occupati, fatturato o totale di bilancio, e soprattutto i rapporti di collegamento e associazione con altre imprese. È proprio su questo ultimo punto che nascono le sorprese: una startup partecipata in modo rilevante da un’azienda strutturata può perdere la qualifica di piccola impresa per effetto del consolidamento dei parametri, anche se conta tre dipendenti e nessun ricavo.

Detto questo, non è un ostacolo insormontabile. È però una verifica da fare a monte, insieme al commercialista, e non un dettaglio da scoprire in istruttoria.

Team non ancora costituiti e imprese estere

Una delle caratteristiche più utili della misura è che si può presentare domanda prima di costituire la società. In quel caso presentano le persone fisiche, che si impegnano a costituire la startup innovativa e a iscriverla entro trenta giorni dall’ammissione alle agevolazioni. Chi sta valutando questo percorso trova i passaggi societari e documentali in aprire una startup, perché la tempistica dei trenta giorni è stretta e va preparata prima, non dopo.

Possono accedere anche imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa in Italia, così come chi è in possesso di startup visa. È una porta aperta che viene usata poco, forse perché richiede di coordinare adempimenti su due ordinamenti contemporaneamente.

Quanto finanzia Smart&Start: 80%, 90% e la condizione che quasi tutti raccontano male

Il finanziamento a tasso zero copre di norma l’80% delle spese ammissibili. Fin qui tutti concordano. La percentuale sale al 90% in presenza di determinate condizioni, ed è esattamente qui che la maggior parte dei contenuti italiani sulla misura, compresa la versione precedente di questa pagina, ha diffuso per anni un’informazione imprecisa.

Quando scatta davvero il 90%

La versione semplificata che circola ovunque dice: si arriva al 90% se la compagine è tutta femminile, tutta under 36, oppure se c’è un socio con dottorato di ricerca. Le prime due condizioni sono corrette. La terza no. Secondo la scheda ministeriale della misura, la maggiorazione richiede la presenza di almeno un esperto in possesso di titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di sei anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca da almeno un triennio.

La differenza è enorme. Un socio italiano con un dottorato preso nel 2012 e una carriera in Italia non attiva nulla. La norma è pensata per il rientro dei ricercatori dall’estero, non per premiare genericamente il titolo accademico. Abbiamo visto più di un piano finanziario costruito sul 90% e poi rifatto sull’80% a istruttoria avviata, con un buco di copertura di decine di migliaia di euro da colmare con mezzi propri in tempi che nessuno aveva previsto.

Sulla condizione anagrafica vale la pena essere precisi anche lì: “under 36” significa fino a trentacinque anni compiuti, e la verifica si fa sull’intera compagine, non sulla maggioranza. Un socio fuori soglia azzera la maggiorazione per tutti.

Il Sud non è “fondo perduto”: è restituzione al 70%

La seconda ambiguità ricorrente riguarda la parola fondo perduto, usata come sinonimo di due meccanismi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Per le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento va restituito al 70%. Il restante 30% non si restituisce, e in questo senso è corretto parlare di quota non rimborsabile, ma è una riduzione del debito, non un contributo erogato a parte.

La distinzione non è pedanteria contabile. Cambia il modo in cui la posta entra in bilancio, cambia il calcolo del piano di rimborso e cambia la conversazione con la banca quando la startup chiederà altre linee. Chi legge “30% a fondo perduto” e immagina un bonifico aggiuntivo si costruisce un cash flow che non esiste.

La conversione del debito legata agli investitori

Esiste poi un meccanismo diverso e più interessante: la conversione di una parte del finanziamento in contributo non rimborsabile quando la startup riceve investimenti da soggetti terzi. La conversione può arrivare fino al 50% del finanziamento, entro il limite del 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.

È interessante perché ribalta la logica: lo Stato riduce il proprio credito nella misura in cui il mercato dimostra di crederci. Per una startup che sta preparando un round, questo cambia sensibilmente la convenienza dell’operazione, e va messo nel modello finanziario fin dall’inizio invece che scoperto dopo. Chi sta lavorando su questo fronte trova un inquadramento più ampio in come attrarre capitali e investitori in Italia.

I servizi di tutoraggio, la parte che nessuno chiede

Le startup costituite da non più di dodici mesi possono accedere a servizi di tutoraggio tecnico-gestionale del valore di 15.000 euro per il Mezzogiorno e 7.500 euro per il Centro-Nord. Non sono soldi che passano dal conto dell’impresa: sono servizi erogati e pagati dall’ente. Vengono richiesti molto meno di quanto potrebbero, in parte perché sono spiegati male, in parte perché un fondatore alle prime armi tende a sottovalutare il valore di un affiancamento strutturato nei primi dodici mesi.

Spese ammissibili e spese che ti verranno contestate

Il piano finanzia investimenti e costi di gestione sostenuti dopo la presentazione della domanda e conclusi entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto. La regola cardine è brutale nella sua semplicità: quello che hai speso prima di presentare domanda non rientra. Non c’è retroattività, non ci sono eccezioni di buon senso.

Cosa rientra

Sono ammissibili le immobilizzazioni materiali come impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, marchi, licenze e know-how; i servizi funzionali al progetto, dalla progettazione alle consulenze specialistiche fino alle attività di marketing; i costi del personale dipendente e dei collaboratori. Il capitale circolante è finanziabile fino al 20% delle altre spese di progetto, il che consente di coprire una parte della gestione corrente e non solo l’investimento.

Cosa resta fuori, e gli errori ricorrenti

Restano fuori le spese connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli e le attività legate all’esportazione. Fin qui è scritto ovunque. Gli errori che vediamo davvero in rendicontazione sono altri e più banali: fatture prive del codice unico di progetto dove richiesto, prestazioni di soci o parti correlate non adeguatamente giustificate, consulenze generiche descritte in fattura con tre parole, acquisti fatti nella settimana sbagliata rispetto alla data di protocollo della domanda.

Al contrario, quasi nessuno sbaglia sulle categorie di spesa in sé. Il problema non è capire se un server rientra: il problema è dimostrare che quel server serviva a quel progetto e che è stato acquistato quando doveva.

Il capitale circolante e la trappola dei ventiquattro mesi

Ventiquattro mesi sembrano tanti finché non si prova a spenderli. Un progetto tecnologico che deve assumere, sviluppare, testare, certificare e andare sul mercato in due anni ha bisogno di una pianificazione seria degli stati di avanzamento lavori. Chi arriva al ventiduesimo mese con metà del piano non speso si trova davanti a una scelta scomoda tra spendere male e rinunciare a una quota di agevolazione.

Come presentare la domanda Smart&Start Invitalia passo per passo

La procedura è interamente telematica dal gennaio 2020 e si svolge sulla piattaforma di Invitalia. Non ci sono moduli cartacei, non ci sono raccomandate, e questo ha semplificato molto la vita a chi presenta. Ha però spostato la difficoltà altrove: sulla preparazione dei documenti e sulla gestione delle identità digitali, che è la parte in cui si perdono più giorni.

I passaggi operativi

Il percorso si articola in quattro momenti. Il primo è la registrazione ai servizi online dell’ente e l’accreditamento dell’impresa nel modulo di anagrafica e deleghe, passaggio che per le società costituite va fatto prima di qualunque altra cosa. Il secondo è la compilazione della domanda nell’area personale, con il caricamento del piano di impresa e di tutta la documentazione a corredo. Il terzo è la firma digitale, che deve essere apposta dal legale rappresentante nel caso di società già costituita oppure da uno dei soci proponenti se la società non esiste ancora. Il quarto è l’invio, al termine del quale il sistema restituisce via email un codice identificativo della pratica.

Il dettaglio che fa perdere tempo più di ogni altro è banale: la firma digitale del legale rappresentante deve essere valida, non scaduta e intestata alla persona giusta. Sembra ovvio. Nella pratica capita con regolarità che ci si accorga il giorno dell’invio che il dispositivo è scaduto da tre settimane, e nel frattempo la data di protocollo slitta insieme al confine tra spese ammissibili e spese perse.

Cosa è cambiato dopo la migrazione del novembre 2025

Il 3 novembre 2025 i dati sono stati migrati su una nuova piattaforma. Chi aveva una domanda in compilazione sul sistema precedente, o chi deve operare su pratiche già avviate per inviare integrazioni, presentare osservazioni ai motivi ostativi o richiedere erogazioni, deve seguire una procedura di riallineamento specifica. Per le società costituite passa dalla registrazione preventiva dell’impresa nel modulo di anagrafica e deleghe; per le società estere e per quelle non ancora costituite occorre accedere con lo stesso compilatore che aveva presentato o stava predisponendo la domanda.

È un adempimento tecnico, non una modifica normativa, ma va gestito prima di trovarsi con un termine in scadenza e un accesso che non funziona. Chi ha pratiche aperte da prima di quella data farebbe bene a fare una prova di accesso a freddo, senza aspettare la prima scadenza reale.

La valutazione e cosa la influenza

L’istruttoria valuta la solidità tecnica del progetto, la sostenibilità economica e finanziaria del piano e la capacità del team di realizzarlo. Alcuni elementi migliorano il profilo della proposta: le collaborazioni con incubatori, acceleratori ed enti di ricerca, la presenza di investitori qualificati nella compagine, i progetti localizzati nel Mezzogiorno, il possesso di un rating di qualità. Non sono punteggi automatici, sono elementi che rendono più credibile l’esecuzione.

Vale la pena ricordare che il colloquio di approfondimento con i valutatori, quando viene richiesto, non è una formalità. È il momento in cui si verifica se chi ha scritto il piano lo ha davvero pensato. Un fondatore che non sa spiegare in due minuti come arriva ai numeri del terzo anno mette in difficoltà l’intera domanda, per quanto ben scritta.

Il livello che nessuno mette nel piano: sicurezza, dati e AI Act

Qui arriviamo alla parte che non troverete negli altri articoli su Smart&Start Italia, e che secondo la nostra esperienza fa la differenza tra un progetto che regge nel tempo e uno che diventa un problema al terzo anno.

Perché un piano ad alto contenuto tecnologico oggi si valuta anche così

Smart&Start finanzia per definizione progetti in intelligenza artificiale, blockchain, IoT, piattaforme digitali. Sono esattamente gli ambiti su cui negli ultimi due anni si è stratificato un impianto normativo che nel 2021, quando questa pagina è stata scritta la prima volta, non esisteva ancora nella forma attuale. Un progetto che tratta dati personali ha obblighi di privacy by design fin dalla progettazione. Un sistema di intelligenza artificiale destinato al mercato europeo ricade in una classificazione di rischio con adempimenti che scalano di conseguenza.

Nessuno di questi obblighi è un criterio formale di ammissibilità di Smart&Start. Ma tutti diventano costi reali entro i ventiquattro mesi del piano, e chi non li ha messi a budget se li ritrova come extra costi non finanziati proprio nel momento in cui il circolante è più teso. La cosa curiosa è che le spese per consulenze specialistiche e certificazioni sono pienamente ammissibili: il capitolo si potrebbe finanziare. Semplicemente non viene scritto, perché nessuno lo suggerisce.

Un pattern che vediamo ripetersi

Il caso tipico, ripulito di ogni riferimento riconoscibile, è questo. Startup del Centro-Nord, piattaforma SaaS con componente di analisi predittiva, piano approvato intorno al mezzo milione. Sviluppo regolare, prime installazioni, poi il primo cliente enterprise che manda il proprio questionario di sicurezza fornitori. Quarantadue domande su gestione degli accessi, log, backup, cifratura, base giuridica del trattamento, sub-responsabili. Il team ne sa rispondere a otto.

Da lì partono sei mesi di rincorsa, con costi che nel piano non c’erano e che quindi escono dalla cassa. Il progetto non è fallito, ma ha perso due trimestri di commerciale nel momento peggiore. Con ventimila euro previsti a piano nella voce consulenze specialistiche quella rincorsa non sarebbe servita. In oltre trent’anni di lavoro sul digitale italiano, e con l’esperienza maturata come Certified Professional Ethical Hacker e nella consulenza privacy, questo è il pattern che ho visto ripetersi con più regolarità: non un problema tecnico, un problema di pianificazione.

Le pratiche scomode della finanza agevolata

C’è poi una cosa che nel settore si preferisce non dire ad alta voce. Attorno alle misure come Smart&Start è cresciuto un mercato di intermediazione che lavora a percentuale sull’importo deliberato. Il modello ha una conseguenza strutturale: conviene far approvare piani grandi, non piani sostenibili. Un piano da un milione produce una parcella doppia rispetto a uno da cinquecentomila, ma è l’impresa a restituirlo per dieci anni.

Non è un’accusa generalizzata, ci sono professionisti seri che lavorano così. È un disallineamento di incentivi di cui l’imprenditore dovrebbe essere consapevole quando gli viene proposto di “alzare un po’ il piano tanto poi si spende”. Sul fronte opposto, l’esperienza come consulente tecnico d’ufficio insegna che il contenzioso su queste misure non nasce quasi mai sul merito del progetto: nasce sulla rendicontazione e sulle revoche parziali. Chi ha documentato bene passa, chi ha documentato in fretta discute per anni.

Smart&Start conviene sempre? I limiti da mettere in conto

No, e sostenere il contrario sarebbe disonesto. Smart&Start è un debito decennale a tasso zero, il che è ottimo in termini di costo del capitale e meno ottimo in termini di struttura patrimoniale. Una startup che punta a un round istituzionale entro diciotto mesi deve considerare come quella posizione debitoria verrà letta in due diligence, soprattutto se il progetto è ancora pre-revenue.

C’è poi il tema della rigidità. Il piano approvato va eseguito sostanzialmente per come è stato approvato, mentre una startup per natura cambia direzione. Un pivot al quattordicesimo mese è fisiologico dal punto di vista imprenditoriale e problematico dal punto di vista della rendicontazione. Conviene rileggere perché molte startup falliscono tenendo a mente che la rigidità di esecuzione è una delle cause meno discusse e più concrete.

Infine, un limite dichiarato di questo articolo: quanto scritto qui è un inquadramento operativo, non un parere legale né fiscale. Le condizioni di ammissibilità vanno verificate sul caso specifico e sulla normativa vigente al momento della domanda, che su questa misura viene aggiornata con regolarità: la documentazione ufficiale di Invitalia e del Ministero resta sempre il riferimento da consultare per ultimo, prima di firmare.

Risorse e prossimi passi operativi

Prima di scrivere una riga di business plan servono tre verifiche, in quest’ordine: visura camerale per confermare l’iscrizione attiva alla sezione speciale e la data di costituzione; calcolo dei parametri dimensionali europei includendo eventuali imprese collegate; verifica puntuale delle condizioni per la maggiorazione al 90%, senza darla per acquisita. Solo dopo ha senso passare al piano.

Va inoltre considerato che dal 3 novembre 2025 è avvenuta una migrazione dei dati su una nuova piattaforma dell’ente gestore, con procedure specifiche per chi aveva domande già in compilazione. Chi ha pratiche aperte da prima di quella data deve verificare l’accesso all’area personale prima di qualunque scadenza operativa. Si aggiunge poi l’obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali introdotto nel corso del 2025 come condizione per l’accesso alle agevolazioni pubbliche, che va sistemato a monte e non alla firma del contratto.

Per allargare lo sguardo oltre questa singola misura, la guida ai finanziamenti per startup innovative mette a confronto gli strumenti disponibili e aiuta a capire se Smart&Start è davvero la strada giusta o se conviene guardare altrove.

Riepilogo dei punti chiave

Smart&Start Italia è l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy gestito da Invitalia che finanzia a tasso zero piani di impresa tra 100.000 e 1.500.000 euro presentati da startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese e costituite da non più di sessanta mesi. Il finanziamento copre l’80% delle spese ammissibili, elevabile al 90% per compagini interamente femminili o under 36, oppure in presenza di un esperto con dottorato conseguito da non più di sei anni e impegnato stabilmente all’estero in ricerca da almeno un triennio: una condizione molto più stretta di quanto si legga in giro. Nelle otto regioni del Mezzogiorno il finanziamento si restituisce al 70%, e una quota fino al 50% può essere convertita in contributo non rimborsabile se la startup riceve investimenti da terzi. La procedura è a sportello, senza scadenze, con risposta entro sessanta giorni. Il punto critico introdotto dalla legge 193/2024 è che la permanenza nella sezione speciale dura tre anni prorogabili: si può essere dentro i sessanta mesi e già fuori dallo status, quindi non ammissibili. Va infine messo a budget il capitolo sicurezza, protezione dei dati e conformità AI Act, pienamente finanziabile ma quasi sempre dimenticato.

Domande frequenti su Smart&Start Italia

Cos’è il fondo perduto Smart&Start?

Sotto questa espressione convivono due meccanismi diversi. Il primo riguarda la localizzazione: per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento va restituito solo al 70%, quindi il 30% non è rimborsabile. Non si tratta di un contributo erogato in aggiunta, ma di una riduzione del debito. Il secondo meccanismo è la conversione: se la startup riceve investimenti da soggetti terzi, una quota fino al 50% del finanziamento può essere convertita in contributo non rimborsabile, entro il limite del 50% delle agevolazioni complessivamente concesse. Confondere i due meccanismi porta a costruire previsioni di cassa sbagliate.

Quali sono i requisiti per partecipare al programma Smart&Start Italia nel 2026?

Servono tre condizioni simultanee: essere una startup innovativa iscritta e attiva nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 179/2012; essere costituiti da non più di sessanta mesi; rientrare nella definizione europea di micro o piccola impresa, considerando anche eventuali imprese collegate e associate. Possono presentare domanda anche persone fisiche non ancora costituite in società, che dovranno iscrivere la startup entro trenta giorni dall’ammissione, e imprese estere che si impegnino ad aprire una sede operativa in Italia. Dal dicembre 2024 va verificata separatamente la permanenza dello status, che ha una durata propria di tre anni prorogabile.

Cosa finanzia Smart&Start Italia?

Finanzia piani di impresa di importo compreso tra 100.000 e 1.500.000 euro. Rientrano le immobilizzazioni materiali come impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, le immobilizzazioni immateriali quali brevetti, marchi, licenze e know-how, i servizi funzionali al progetto tra cui progettazione, consulenze specialistiche e marketing, i costi del personale dipendente e dei collaboratori. Il capitale circolante è finanziabile fino al 20% delle altre spese di progetto. Sono escluse le spese per la produzione primaria di prodotti agricoli e le attività legate all’esportazione. Tutte le spese devono essere successive alla presentazione della domanda e il piano va concluso entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto.

Cosa sono i 25.000 euro a fondo perduto e c’entrano con Smart&Start?

No, non appartengono a Smart&Start Italia e la confusione è frequente. Importi fissi di quell’ordine di grandezza compaiono in altre misure nazionali e regionali dedicate all’autoimpiego, alla nuova imprenditorialità o a specifici bandi territoriali, ciascuna con requisiti e finalità proprie. Smart&Start non prevede alcun contributo forfettario: eroga un finanziamento a tasso zero commisurato al piano presentato, con quota non rimborsabile legata alla localizzazione al Sud o alla conversione per investimenti di terzi. L’unico importo fisso previsto dalla misura riguarda i servizi di tutoraggio, pari a 15.000 euro nel Mezzogiorno e 7.500 euro nel Centro-Nord, che però sono servizi e non denaro erogato all’impresa.

Smart&Start Italia è ancora aperto nel 2026?

Sì, la misura opera a sportello e non prevede scadenze né graduatorie: le domande si presentano in qualunque momento tramite la piattaforma dell’ente gestore e vengono istruite in ordine cronologico, con risposta entro sessanta giorni. Trattandosi però di uno strumento alimentato da risorse programmate, lo stato dello sportello e la dotazione disponibile vanno sempre verificati sui canali ufficiali prima di avviare la preparazione del piano. Va inoltre ricordato che dal 3 novembre 2025 i dati sono stati migrati su una nuova piattaforma, con procedure di accesso specifiche per chi aveva pratiche già in compilazione.

Serve un consulente per presentare la domanda Smart&Start?

Non è obbligatorio: la domanda può essere compilata e firmata digitalmente in autonomia dal legale rappresentante o da uno dei futuri soci, e l’ente gestore mette a disposizione supporto informativo. Nella pratica il valore di un supporto esterno non sta nella compilazione dei moduli, che è la parte semplice, ma nella verifica preventiva dell’ammissibilità e nella coerenza tra piano tecnico, piano finanziario e documentazione di spesa. Vale la pena verificare come viene remunerato chi propone assistenza: un compenso calcolato in percentuale sull’importo deliberato crea un incentivo a gonfiare il piano, che poi l’impresa restituisce per dieci anni.

Quanto tempo passa dalla domanda all’erogazione?

L’istruttoria si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione, termine che si sospende in caso di richiesta di integrazioni o di comunicazione dei motivi ostativi. All’ammissione seguono la costituzione della società se non ancora avvenuta, la stipula del contratto e l’avvio del piano, che deve concludersi entro ventiquattro mesi da quella stipula. Le erogazioni avvengono per stati di avanzamento lavori a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate, con possibilità di anticipazione secondo le condizioni previste. Tra presentazione e prima erogazione utile passano quindi mesi, non settimane: è una variabile da inserire nel piano di cassa fin da subito.

Da dove partire concretamente

Smart&Start Italia resta uno degli strumenti più solidi a disposizione di chi fa impresa innovativa in Italia, e i numeri del programma lo confermano. Ma è uno strumento che premia la preparazione a monte molto più della qualità narrativa del progetto. Le tre verifiche di ammissibilità prima del business plan, la lettura corretta delle condizioni per il 90%, la distinzione tra riduzione del debito e conversione, il capitolo sicurezza e conformità messo a budget invece che subito: sono queste le cose che separano una domanda che passa da una che torna indietro con i motivi ostativi.

Il passo successivo naturale è una verifica sul caso concreto, perché ogni compagine sociale e ogni progetto hanno un profilo di ammissibilità diverso, e su questa misura le regole si aggiornano spesso. Se il progetto è già in fase avanzata, può avere senso guardarlo insieme prima di scrivere il piano anziché dopo la risposta dell’ente.

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Max Valle, Business AI Strategist
L'autore

Max Valle

Business AI Strategist

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