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Diffamazione su Facebook: pene, risarcimento e prove che reggono (2026)

Diffamazione su Facebook: pene, risarcimento e prove che reggono (2026)

La diffamazione su Facebook è un reato a tutti gli effetti: chi offende la reputazione di una persona o di un’azienda con un post, un commento o una condivisione risponde dell’articolo 595 del codice penale, con l’aggravante del “mezzo di pubblicità”. Fin qui lo sanno in molti. Quello che quasi nessuno racconta è dove questi casi si vincono o si perdono davvero: non nella norma, ma nella prova. In questa guida trovi cosa dice la legge nel 2026, quanto si rischia, quanto può valere il risarcimento con i parametri aggiornati, come si presenta la querela e, soprattutto, come raccogliere elementi che reggano davanti a un giudice.

Una premessa onesta: non sono un avvocato. Da oltre trent’anni mi occupo di sicurezza informatica, sono Certified Professional Ethical Hacker e Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi. Il mio mestiere, in questi casi, è la parte tecnica: come si conserva un contenuto, come si collega un profilo a una persona, perché una prova regge oppure crolla. Per la strategia processuale serve sempre un legale.

Cosa dice la legge: diffamazione, ingiuria e il ruolo dei social

La diffamazione è disciplinata dall’articolo 595 del codice penale, collocato tra i delitti contro l’onore. Commette il reato chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa. Tre elementi, quindi: una comunicazione rivolta a più destinatari, un contenuto lesivo della reputazione, l’assenza della vittima nel momento in cui l’offesa viene recepita.

Insultare qualcuno, da solo, non basta. L’insulto rivolto direttamente alla persona rientrava nell’ingiuria, il vecchio articolo 594 del codice penale, che il decreto legislativo 7 del 2016 ha abrogato trasformandola in illecito civile. Oggi chi viene offeso “faccia a faccia”, anche per iscritto, può chiedere il risarcimento davanti al giudice civile; se la domanda viene accolta, il giudice applica all’autore anche una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro, che sale da 200 a 12.000 euro nelle ipotesi aggravate. Attenzione a un dettaglio che la versione precedente di questo articolo non chiariva: quella sanzione non va alla vittima, ma alla Cassa delle ammende. Alla vittima spetta il risarcimento del danno.

E Facebook? Per la giurisprudenza ormai costante, pubblicare un contenuto offensivo su un social network integra la diffamazione aggravata dal terzo comma dell’articolo 595, quello che riguarda l’offesa recata “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Il ragionamento è semplice: un post raggiunge un numero indeterminato di persone, spesso fuori dal controllo di chi lo scrive. Facebook non è considerato “stampa” in senso tecnico, quindi non si applicano le norme speciali sulla stampa, ma rientra pienamente tra gli altri mezzi di pubblicità.

Quando un post su Facebook diventa diffamazione

Perché si configuri il reato servono alcune condizioni, che i giudici valutano caso per caso guardando forma, contenuto e contesto del messaggio.

  • La vittima deve essere identificabile, anche senza nome. Bastano riferimenti a ruolo, luogo di lavoro, fatti noti o dettagli che permettano a chi legge di capire di chi si parla. Il classico “non faccio nomi, ma sapete tutti chi è il titolare del bar in piazza” non protegge nessuno.
  • Il contenuto deve raggiungere più persone. Un post pubblico, un commento in un gruppo, una storia visibile agli amici: la platea è indeterminata o comunque plurale.
  • L’offesa deve ledere la reputazione, cioè la considerazione di cui la persona gode nella comunità. Attribuire fatti falsi, insinuare comportamenti illeciti, usare epiteti dequalificanti legati al lavoro o alla vita privata sono gli esempi più frequenti.
  • La vittima non deve essere “presente”, nel senso che non deve percepire l’offesa in tempo reale come in una conversazione diretta. Su un post pubblico questo requisito è quasi sempre soddisfatto.

Vale la pena sfatare due convinzioni diffuse. La prima: “era un gruppo chiuso”. Un gruppo privato con decine o centinaia di iscritti resta una comunicazione con più persone, e anzi può essere proprio l’ambiente in cui la reputazione della vittima conta di più (il gruppo del quartiere, quello dei genitori della scuola, quello di categoria professionale). La seconda: “l’ho cancellato dopo un’ora”. La cancellazione non elimina il reato già consumato; al massimo complica la prova, ed è per questo che più avanti dedico una sezione intera a come conservarla.

Critica o diffamazione? Il confine che decide la causa

Non ogni giudizio negativo è diffamazione. L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, e la giurisprudenza riconosce il diritto di critica, anche aspra, entro tre limiti che conviene conoscere a memoria.

  • Verità: i fatti su cui si fonda la critica devono essere veri, o almeno verificati con diligenza.
  • Pertinenza: deve esistere un interesse a far conoscere quei fatti e quella opinione.
  • Continenza: la forma deve restare misurata rispetto allo scopo. Si può criticare duramente un servizio, una scelta politica, un prodotto; non si può trasformare la critica in un attacco gratuito alla persona.

Sui social la Cassazione tiene conto del fatto che il linguaggio è più diretto e colorito che su un giornale, e valuta lo scambio nel suo complesso: chi ha iniziato, se il post rispondeva a un’offesa precedente, quale fosse l’argomento della discussione. Esiste anche la causa di non punibilità della provocazione (articolo 599 del codice penale) per chi reagisce nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui. Detto questo, contare su queste attenuazioni per giustificare un post scritto di getto è una pessima strategia: sono valutazioni del giudice, non scudi automatici.

Messaggi privati, chat di gruppo, like e condivisioni: i casi grigi

La maggior parte delle domande che ricevo non riguarda il post pubblico e plateale, ma le situazioni di confine. Proviamo a metterle in ordine.

Offese in un messaggio privato su Messenger

Se l’offesa è rivolta direttamente alla persona, in una conversazione a due, siamo nell’ingiuria, quindi nell’illecito civile: niente querela, ma una causa per il risarcimento del danno. Le chat sono documenti informatici con un loro valore probatorio, un tema che ho affrontato parlando del valore legale di email e SMS. Discorso diverso se nei messaggi privati si diffama un terzo assente: se quei messaggi raggiungono più persone, si torna alla diffamazione.

Chat di gruppo su Messenger o WhatsApp

Qui la Cassazione ha introdotto un criterio molto concreto (sentenza n. 28675 del 2022): conta il momento in cui la vittima, se fa parte del gruppo, percepisce l’offesa. Se legge in tempo reale mentre la conversazione si svolge, è considerata virtualmente presente e si ricade nell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone. Se legge in un momento successivo, è assente e il fatto è diffamazione. Senza dati tecnici sui collegamenti, il giudice ricostruisce tempi e modalità dai messaggi stessi: un motivo in più per conservare la chat integra, con data e ora di ogni messaggio.

Condivisioni, commenti e like

Condividere un contenuto diffamatorio significa diffonderlo a una nuova platea, ed è una condotta che può avere rilievo autonomo. Aggiungere un commento che rafforza l’accusa (“lo sapevo che era un truffatore”) è ancora più rischioso, perché si fa propria l’offesa. Il semplice like è il caso più incerto: da solo difficilmente regge un’accusa, ma non è un gesto neutro, soprattutto quando si inserisce in una serie di interazioni che dimostrano adesione alla campagna denigratoria.

Commenti di altri sotto il tuo post o sulla tua pagina

Chi amministra una pagina o un gruppo non risponde automaticamente di ciò che scrivono gli altri. Il rischio nasce quando, venuto a conoscenza di commenti chiaramente diffamatori, li lascia lì, li fissa in evidenza o li rilancia. Per le aziende che gestiscono pagine con molte interazioni è un punto da non sottovalutare: una moderazione tempestiva è anche una tutela legale.

Le pene per diffamazione su Facebook nel 2026

La versione precedente di questo articolo semplificava troppo. Ecco il quadro corretto dell’articolo 595 del codice penale, con le tre fasce che interessano chi scrive sui social.

IpotesiPena prevista
Diffamazione semplice (comma 1)Reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro
Attribuzione di un fatto determinato (comma 2)Reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro
Con qualsiasi mezzo di pubblicità, quindi anche Facebook (comma 3)Reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro

Due precisazioni cambiano parecchio la lettura della tabella. La prima: con la sentenza n. 150 del 2021 la Corte costituzionale ha stabilito che il carcere per la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità è compatibile con la Costituzione solo nei casi di eccezionale gravità, come i discorsi d’odio, l’istigazione alla violenza o le campagne di disinformazione. Negli altri casi la risposta è la multa. La seconda: la diffamazione è procedibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto (articolo 124 del codice penale). Il termine decorre dalla conoscenza, non dalla pubblicazione: se scopri oggi un post di un anno fa, i tre mesi partono da oggi.

Il procedimento penale non esclude quello civile. La persona offesa può costituirsi parte civile nel processo penale oppure agire direttamente in sede civile per il risarcimento; in caso di condanna, l’autore sostiene anche le spese legali della parte civile. La querela, inoltre, si può ritirare con la remissione, ed è spesso il terreno su cui si chiudono le vicende tra privati: rimozione del contenuto, pubblicazione di una rettifica, un accordo economico.

Il risarcimento: quanto vale davvero una reputazione

Non esiste un tariffario di legge. Il danno non patrimoniale da diffamazione viene liquidato dal giudice in via equitativa, e il riferimento più usato nei tribunali italiani sono i criteri orientativi elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Qui la vecchia versione di questo articolo riportava importi ormai superati: l’edizione 2024 delle Tabelle milanesi, approvata il 4 giugno 2024, ha rivalutato tutti i valori del 17,49% rispetto all’edizione 2018 per tenere conto dell’inflazione.

Gravità della diffamazioneRange orientativo (edizione 2024)
Tenue gravitàda 1.175 a 11.750 euro
Modesta gravitàda 11.750 a 23.498 euro
Media gravitàda 23.498 a 35.247 euro
Elevata gravitàda 35.247 a 58.745 euro
Eccezionale gravitàoltre 58.745 euro

Questi criteri nascono dall’analisi di sentenze sulla diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, e i giudici li usano come bussola, non come regola fissa. I parametri che spostano la cifra sono la notorietà di chi diffama, il ruolo professionale della vittima, la gravità e la reiterazione delle offese, la diffusione del contenuto e le conseguenze concrete sul lavoro e sulla vita della persona. Un dettaglio interessante per chi subisce un attacco su un gruppo locale: l’Osservatorio esclude l’equazione automatica “minore diffusione, minore danno” quando il mezzo, pur piccolo, raggiunge proprio l’ambiente di vita e di relazione del danneggiato. Pesano a favore dell’autore, invece, una rettifica tempestiva e un intervento riparatorio.

Realismo, però: un singolo post di un privato senza seguito, rimosso in fretta, si colloca di solito nelle fasce più basse. E per ottenere una cifra consistente bisogna dimostrare l’impatto, il che riporta al tema centrale di questa guida.

La prova: perché molte querele si fermano prima del processo

Nei dati della Polizia Postale il fenomeno è tutt’altro che marginale: nel 2025 i reati contro la persona commessi online trattati dal Servizio sono stati 9.564, su un totale di 51.560 casi, secondo il Report annuale 2025 della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. La categoria comprende anche stalking, molestie e minacce, ma il rapporto cita espressamente la diffamazione digitale tra le forme di aggressione che stanno cambiando il volto di questi reati.

Molte di queste vicende però non arrivano mai a una sentenza utile. Nella mia esperienza tecnica il punto debole ricorrente non è la norma, è la prova: un contenuto conservato male, un autore che non si riesce a collegare con certezza al profilo, una querela presentata con allegati che la difesa può contestare in cinque minuti. È qui che la competenza informatica pesa quanto quella giuridica.

Cosa non basta: lo screenshot da solo

Lo screenshot è utile e la giurisprudenza lo ammette come prova documentale, ma da solo ha un valore limitato. Il motivo è tecnico prima che giuridico: un’immagine di uno schermo si modifica in pochi secondi, spesso non mostra l’indirizzo della pagina, non dice nulla sull’autore reale del profilo e non dimostra che quel contenuto fosse visibile a più persone. Se la controparte ne contesta la genuinità e il post nel frattempo è sparito, quello screenshot rischia di restare l’unica traccia, e di pesare poco.

Come si acquisisce una prova che regge

L’obiettivo è dimostrare quattro cose: che il contenuto esisteva, dove si trovava, quando era visibile e a quante persone. Questa è la sequenza che consiglio, in ordine di urgenza.

  1. Non rispondere e non bloccare subito. Bloccare l’autore può impedirti di vedere ancora il contenuto; rispondere a caldo può fornire alla controparte l’argomento della provocazione reciproca.
  2. Salva l’indirizzo esatto (URL) del post, del commento, del profilo e del gruppo. Su Facebook ogni contenuto ha un link permanente, accessibile dal menu del post.
  3. Cattura schermate complete da computer, non solo dallo smartphone: devono vedersi la barra degli indirizzi, la data e l’ora del sistema, il nome del profilo, il testo integrale, il numero di reazioni e commenti e, per i gruppi, il numero di iscritti.
  4. Registra un video della navigazione che parte dalla home di Facebook e arriva al contenuto passando dal profilo: dimostra il percorso e rende più difficile sostenere un fotomontaggio.
  5. Conserva i commenti di terzi che mostrano come il contenuto è stato recepito: sono la prova più concreta del danno alla reputazione.
  6. Per i casi rilevanti, fai acquisire il contenuto con metodo forense: una copia della pagina con data certa e impronta digitale (hash) che ne garantisce l’integrità, tramite un consulente informatico, un servizio di certificazione o un notaio. È il passaggio che trasforma una cattura casalinga in un elemento difficile da contestare.
  7. Annota tutto in un registro: chi ha visto il contenuto, quando te lo hanno segnalato, quando l’hai scoperto tu. Quest’ultima data conta per il termine dei tre mesi.

Chi è l’autore? Profili falsi, IP e prova logica

Il secondo scoglio è l’identificazione. Il nome sul profilo non prova chi ha scritto, e chi viene querelato lo sa bene: “mi hanno rubato l’account” è una difesa frequente. Gli investigatori possono chiedere a Meta i dati di registrazione e gli indirizzi IP collegati al profilo, ma sono richieste che passano dall’autorità giudiziaria, richiedono tempo e non sempre restituiscono dati utili. Per questo la Cassazione ammette anche la prova logica: movente, argomento della discussione, rapporti pregressi tra le parti, coincidenze di stile e contenuto, assenza di qualunque denuncia per uso illecito dell’account da parte del titolare. Più elementi convergenti raccogli all’inizio, meno dipendi dalle risposte della piattaforma.

Ricordo anche il caso opposto, che vedo spesso nelle analisi di sicurezza: profili creati apposta con il nome e le foto della vittima per attribuirle frasi mai scritte. In quel caso alla diffamazione si somma la sostituzione di persona, un tema che ho trattato nella guida al furto d’identità sui social network. E se il diffamatore riesce a scrivere dal profilo della vittima, il problema è anzitutto di sicurezza informatica: account senza verifica in due passaggi, password riutilizzate, accessi lasciati aperti su dispositivi condivisi.

Come fare la querela per diffamazione su Facebook, passo per passo

Raccolte le prove, la strada penale è la querela. Ecco i passaggi essenziali, da verificare sempre con un avvocato quando la posta in gioco è alta.

  1. Rispetta il termine: tre mesi da quando hai avuto conoscenza del contenuto. Se sei vicino alla scadenza, meglio una querela essenziale presentata in tempo che una perfetta presentata in ritardo; gli elementi si possono integrare dopo.
  2. Scegli dove presentarla: presso qualsiasi ufficio della Polizia di Stato (compresa la Polizia Postale), una stazione dei Carabinieri o direttamente in Procura, anche tramite il tuo avvocato. L’ufficio che la riceve la trasmette all’autorità competente. Il portale del Commissariato di P.S. online è utile per segnalazioni e informazioni, ma la querela va formalizzata e sottoscritta.
  3. Racconta i fatti in modo ordinato: chi, dove, quando, con quali parole. Indica il nome del profilo, gli URL, il gruppo o la pagina, la data in cui hai scoperto il contenuto.
  4. Allega le prove raccolte con il metodo visto sopra, compresi i commenti di terzi e una stima del pubblico raggiunto (iscritti al gruppo, follower, condivisioni).
  5. Dichiara la volontà di punire l’autore e, se intendi chiedere il risarcimento nel processo, la riserva di costituirti parte civile.
  6. Chiedi di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, così da poterti opporre.

Se la vittima è un minore, la querela la presentano i genitori, e il contesto è spesso quello del cyberbullismo, con strumenti e tempi propri: ne ho parlato nell’articolo su chi sono i cyberbulli e su come riconoscerli.

Far rimuovere il contenuto: i diritti che ti dà il Digital Services Act

La querela punisce, ma non toglie il post dalla bacheca. Per quello serve agire sulla piattaforma, e qui il quadro è cambiato molto con il Digital Services Act, il Regolamento (UE) 2022/2065, pienamente applicabile alle grandi piattaforme. In sintesi ti riconosce:

  • il diritto di segnalare un contenuto illegale con un meccanismo semplice (articolo 16), indicando l’URL esatto e spiegando perché lo ritieni illecito; la diffamazione lo è, essendo un reato;
  • il diritto a ricevere una conferma e una decisione motivata (articolo 17 per chi subisce la rimozione, articolo 16 per chi segnala);
  • il reclamo interno contro la decisione della piattaforma (articolo 20) e il ricorso a un organismo di risoluzione extragiudiziale certificato (articolo 21);
  • il reclamo al Coordinatore dei servizi digitali, che in Italia è l’AGCOM (articolo 53), se il meccanismo non funziona.

La Commissione europea ribadisce che le piattaforme devono confermare la ricezione della segnalazione, comunicarne l’esito e decidere con tempestività, e che contro la decisione si può ricorrere gratuitamente a un organismo extragiudiziale indipendente, come spiega la sua pagina sul meccanismo di segnalazione del DSA. Nella pratica, però, su Facebook non è sempre così lineare. Il 24 ottobre 2025 la Commissione ha comunicato risultanze preliminari secondo cui Facebook e Instagram non offrirebbero un modo semplice per segnalare i contenuti illegali, con passaggi superflui e interfacce ingannevoli che scoraggiano gli utenti, e procedure di ricorso che non permettono di allegare spiegazioni e prove, come si legge nel comunicato della Commissione europea su Meta e TikTok.

Si tratta di valutazioni non definitive, ma il messaggio operativo è chiaro: segnala usando il modulo legale dedicato ai contenuti diffamatori nel Centro assistenza, non solo il pulsante “segnala post” legato agli standard della community, e conserva copia della segnalazione e di ogni risposta. Se la piattaforma non agisce, quella documentazione ti serve per il reclamo e, eventualmente, in giudizio.

Una volta rimosso il contenuto, può restare traccia nei risultati di ricerca o in copie ripubblicate altrove. Per questo aspetto vale la pena conoscere i meccanismi di deindicizzazione legati al diritto all’oblio e alla reputazione su Google.

Se a essere diffamata è la tua azienda

La diffamazione non riguarda solo le persone fisiche. Anche una società, uno studio professionale o un negozio hanno una reputazione tutelata, e per una PMI un attacco su Facebook può tradursi in clienti persi in pochi giorni. Gli scenari che incontro più spesso sono quattro: l’ex dipendente che sfoga il proprio rancore in un gruppo di settore, il cliente insoddisfatto che passa dalla critica (legittima) all’accusa di truffa (non provata), il concorrente che alimenta voci tramite profili di comodo, la recensione falsa che attribuisce all’azienda fatti mai avvenuti.

Il primo errore da evitare è rispondere pubblicamente con toni accesi: si regala visibilità al contenuto e si rischia di passare dalla parte del torto. Il protocollo che suggerisco alle aziende che seguo è sobrio e veloce:

  • Distinguere la critica dalla diffamazione, applicando i tre limiti di verità, pertinenza e continenza. A una critica fondata si risponde nel merito, con calma e una sola volta.
  • Conservare le prove prima di qualsiasi altra mossa, con lo stesso metodo descritto per le persone.
  • Segnalare alla piattaforma con il modulo legale e, se l’autore è identificabile, valutare con un avvocato una diffida alla rimozione.
  • Misurare l’impatto: contatti persi, disdette, calo di richieste nel periodo. Sono i dati che servono per quantificare il danno, e un’azienda che li ha già organizzati parte avvantaggiata.
  • Darsi una policy social interna: chi amministra le pagine, con quali account, con quali regole di moderazione dei commenti, e cosa possono o non possono scrivere i dipendenti quando parlano dell’azienda o dei concorrenti.

Quest’ultimo punto è il rovescio della medaglia, e spesso viene dimenticato. Un’azienda che lascia sulla propria pagina commenti diffamatori verso terzi, o un collaboratore che attacca un concorrente da un account aziendale, espone l’impresa a contestazioni. Per chi vuole approfondire il legame tra social, motori di ricerca e immagine pubblica, ho raccolto alcune riflessioni sul rapporto tra Facebook, Google e la reputazione.

Prima di premere “pubblica”: un test in quattro domande

La maggior parte delle querele per diffamazione su Facebook nasce da un post scritto in pochi secondi, spesso di sera, spesso dopo una discussione. Prima di pubblicare qualcosa che riguarda una persona o un’azienda riconoscibile, fatti quattro domande.

  1. Posso dimostrare quello che affermo? Se l’accusa è “truffatore”, “incompetente”, “ladro”, serve un fatto verificabile, non un’impressione.
  2. Sto criticando un comportamento o attaccando una persona? “Il servizio è stato pessimo per questi motivi” è critica; “è un incapace che dovrebbe chiudere” scivola verso l’offesa.
  3. Lo direi davanti a un giudice, con le stesse parole? Se la risposta è no, il registro va cambiato.
  4. Esiste un canale più adatto? Un reclamo formale, una recensione equilibrata, una segnalazione alle autorità quando si sospetta un illecito. Sono strade più efficaci e non espongono a rischi.

Sembra banale, eppure è lo stesso filtro che dovrebbe guidare chiunque condivida notizie non verificate: molte campagne denigratorie partono da voci rilanciate senza controllo, un meccanismo che ho descritto nella guida alle fake news per principianti.

Riepilogo dei punti chiave

La diffamazione su Facebook è punita dall’articolo 595 del codice penale con l’aggravante del mezzo di pubblicità: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro, ma per la Corte costituzionale il carcere è riservato ai casi di eccezionale gravità. Serve una vittima identificabile anche senza nome, un contenuto che raggiunge più persone e un’offesa alla reputazione; la critica resta lecita se rispetta verità, pertinenza e continenza.

L’insulto diretto in privato è ingiuria, oggi illecito civile, mentre nelle chat di gruppo conta se la vittima legge in tempo reale o dopo. La querela va presentata entro tre mesi da quando si scopre il contenuto. Il risarcimento è deciso dal giudice: le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano fasce da 1.175 euro a oltre 58.745 euro. Il punto decisivo è la prova: lo screenshot da solo vale poco, serve un’acquisizione completa di URL, data, contesto e, nei casi rilevanti, un’acquisizione forense con impronta hash. Per la rimozione il Digital Services Act dà diritto a segnalare, ottenere una decisione motivata e fare ricorso, ma conviene documentare ogni passaggio.

Domande frequenti sulla diffamazione su Facebook

Insultare qualcuno su Facebook è reato?

Dipende da come e dove lo fai. Se offendi la reputazione di una persona assente con un post, un commento o un contenuto visibile a più persone, commetti diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, terzo comma, del codice penale. Se invece l’insulto è rivolto direttamente alla persona in una conversazione privata, si tratta di ingiuria, che dal 2016 è un illecito civile: non c’è querela, ma la vittima può chiedere il risarcimento e il giudice applica una sanzione pecuniaria civile.

Cosa si rischia per diffamazione su Facebook?

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro. Dopo la sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, il carcere è riservato ai casi di eccezionale gravità, come discorsi d’odio o campagne di disinformazione; negli altri casi si applica la multa. A questo si aggiungono il risarcimento del danno alla vittima e le spese legali della parte civile in caso di condanna.

È diffamazione anche se non scrivo il nome della persona?

Sì, se la persona è comunque identificabile. Bastano riferimenti al lavoro, al luogo, a fatti noti o altri dettagli che permettono a chi legge di capire di chi si sta parlando. Il giudice valuta il contenuto nel suo contesto, compresa la cerchia di persone che legge il post o il gruppo in cui è pubblicato.

Entro quanto tempo devo presentare la querela?

Entro tre mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del contenuto diffamatorio, come prevede l’articolo 124 del codice penale. Il termine decorre dalla conoscenza, non dalla data di pubblicazione del post. Per questo è utile annotare subito quando e come hai scoperto il contenuto.

Lo screenshot vale come prova di diffamazione?

È ammesso come prova documentale, ma da solo ha un peso limitato perché è facilmente modificabile e spesso non mostra indirizzo, data e contesto. Conviene affiancarlo con l’URL del contenuto, schermate complete da computer, un video della navigazione, i commenti di terzi e, nei casi più seri, un’acquisizione forense con data certa e impronta hash eseguita da un consulente informatico o con un servizio di certificazione.

Quanto si può ottenere di risarcimento per diffamazione su Facebook?

Non esiste un importo fisso: decide il giudice in via equitativa. Come riferimento si usano i criteri dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che nell’edizione 2024 indicano cinque fasce: da 1.175 a 11.750 euro per i casi di tenue gravità, fino a oltre 58.745 euro per quelli di eccezionale gravità. Contano la diffusione del contenuto, la notorietà delle parti, la gravità delle offese e le conseguenze concrete dimostrate.

Le offese in una chat di gruppo sono diffamazione?

Dipende dal momento in cui la vittima, se fa parte del gruppo, legge i messaggi. Secondo la Cassazione (sentenza n. 28675 del 2022), se li legge in tempo reale è virtualmente presente e si tratta di ingiuria aggravata, quindi di illecito civile; se li legge in seguito, si configura la diffamazione. Se la vittima non fa parte del gruppo, è diffamazione.

Come posso far rimuovere un post diffamatorio da Facebook?

Prima conserva le prove, poi segnala il contenuto a Meta usando il modulo legale per i contenuti diffamatori, indicando l’URL esatto e il motivo. Il Digital Services Act obbliga la piattaforma a confermare la ricezione e a comunicarti una decisione; se non sei d’accordo puoi presentare reclamo interno, rivolgerti a un organismo di risoluzione extragiudiziale certificato o all’AGCOM. Rimozione e querela sono strade indipendenti e si possono seguire in parallelo.

Reputazione online: muoversi presto e con metodo

Davanti a un attacco su Facebook l’istinto spinge a rispondere subito, oppure a lasciar perdere. Entrambe le reazioni fanno il gioco di chi diffama. La strada che funziona è un’altra: conservare le prove nel modo giusto, valutare con lucidità se si tratta di critica o di diffamazione, segnalare alla piattaforma documentando ogni passaggio e, se serve, presentare la querela entro tre mesi con un fascicolo che regga. Per i profili legali il riferimento resta il tuo avvocato; per la parte tecnica, dall’acquisizione delle prove alla messa in sicurezza degli account, posso aiutarti a impostare il lavoro con il metodo che uso come consulente tecnico.

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Max Valle, Business AI Strategist
L'autore

Max Valle

Business AI Strategist

Dal 1993 aiuto imprese e professionisti a crescere online in sicurezza: sviluppo siti web, strategie di marketing digitale e intelligenza artificiale per studi e PMI. Oltre 2.500 aziende seguite in 12 paesi, 6 libri pubblicati e la certificazione di consulente privacy GDPR, senza mai mettere a rischio i dati dei clienti.

Certificazioni e Albi
  • Certified Professional Ethical Hacker n° 4053103
  • International Web Association n° 0312827
  • Membro Federprivacy n° FP-9572
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  • AIFIA – Associazione Italiana Formatori di Intelligenza Artificiale
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