Bene (diritto)

Secondo l’articolo 810 del Codice civile italiano, u0022sono beni le cose che possono formare oggetto di dirittiu0022. Si puรฒ quindi affermare che รจ bene in senso giuridico qualsiasi entitร  materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.