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Startup cosa sono: definizione, requisiti e le nuove regole dal 2025

Startup cosa sono: definizione, requisiti e le nuove regole dal 2025

Quando cerchi startup cosa sono ti aspetti una definizione in tre righe, e in effetti la trovi ovunque: impresa nuova, innovativa, scalabile, tecnologica. Il problema è che quella definizione, oggi, non ti serve quasi a niente. Perché in Italia la parola “startup” ha due significati che convivono e vengono continuamente confusi: uno economico, che descrive un modo di fare impresa, e uno giuridico, che descrive uno status registrale con requisiti precisi, scadenze e cause di decadenza. Dal 18 dicembre 2024 il secondo significato è cambiato in modo sostanziale, e la maggior parte dei contenuti che leggerai in giro racconta ancora le regole vecchie. In questa guida trovi entrambe le definizioni, aggiornate, e soprattutto quello che quasi nessuno mette per iscritto: dove le startup italiane si fanno male davvero.

Startup cosa sono: la definizione che conta davvero

La definizione economica più solida resta quella di Steve Blank, ed è anche la più fraintesa. Una startup è un’organizzazione temporanea alla ricerca di un modello di business ripetibile e scalabile. Ogni parola di quella frase pesa, e conviene smontarla pezzo per pezzo, perché è lì che si capisce se stai davvero costruendo una startup o semplicemente una nuova azienda.

Temporanea non significa fragile o provvisoria. Significa che la startup è una fase, non una categoria permanente. È il periodo in cui l’impresa non sa ancora come si guadagna, e lo sta cercando. Nel momento in cui lo scopre e comincia a ripeterlo in modo prevedibile, quella fase finisce e comincia qualcos’altro: un’azienda. Restare “startup” per otto anni non è un vanto, è un sintomo.

Alla ricerca è la parte che distingue una startup da un’impresa tradizionale. Chi apre una gelateria non sta cercando un modello di business: sa già come funziona, sa che vende coni a un prezzo, sa che il margine sta lì. Chi apre una startup non lo sa. Sta formulando ipotesi e le sta testando, e la sua attività principale nei primi mesi non è vendere, è imparare. Questo è il motivo per cui i business plan a cinque anni delle startup sono quasi sempre carta straccia: descrivono con precisione decimale un futuro che dipende da ipotesi non ancora verificate.

Ripetibile e scalabile sono due cose diverse che vengono spesso trattate come una sola. Ripetibile vuol dire che la vendita successiva non richiede di reinventare tutto: stesso prodotto, stesso processo, stesso tipo di cliente. Scalabile vuol dire che i ricavi possono crescere molto più velocemente dei costi. Un’agenzia che fattura il doppio assumendo il doppio delle persone è ripetibile ma non scalabile. Un software che serve mille clienti con la stessa infrastruttura che ne serviva cento è entrambe le cose.

I tre elementi che rendono una startup una startup

Se dovessi ridurre tutto a un test rapido, userei questi tre criteri. Sono quelli che uso quando qualcuno mi porta un’idea e mi chiede se ha senso strutturarla come startup.

  • Incertezza sul modello, non sul mercato. Non basta essere nuovi. Serve che il modo di generare ricavi sia ancora un’ipotesi da validare.
  • Asimmetria fra crescita dei ricavi e crescita dei costi. Se per raddoppiare il fatturato devi raddoppiare la struttura, hai un’impresa di servizi, e va benissimo, ma non è una startup.
  • Orizzonte di uscita dalla fase. Devi poter descrivere che cosa deve succedere perché la ricerca finisca. Se non sai dirlo, stai finanziando una sperimentazione senza fine.

Nota che in questi tre criteri la parola “tecnologia” non compare mai. È voluto. La tecnologia è il mezzo più frequente per ottenere scalabilità, non è la definizione. Esistono startup nella logistica, nell’agroalimentare, nella manifattura leggera e nei servizi alla persona che rispettano perfettamente questi criteri senza scrivere una riga di codice, e ne ho viste funzionare bene. Al contrario, ho visto decine di società che si presentavano come startup tecnologiche e che, guardando i numeri, erano software house tradizionali con un sito fatto bene.

Perché “nuova impresa” e “startup” non sono sinonimi

Questa confusione è la più costosa di tutte, perché porta persone a strutturarsi come startup quando avrebbero solo dovuto aprire un’attività, con conseguenze concrete su capitale sociale, patti fra soci, aspettative degli investitori e stress personale. In Italia nascono ogni anno decine di migliaia di imprese, e l’Istat le monitora sistematicamente con la rilevazione sulla demografia d’impresa, che segue le coorti di imprese nate e ne misura la sopravvivenza a tre e a cinque anni. La stragrande maggioranza di quelle imprese non è, e non ambisce a essere, una startup: sono attività che partono con un modello di business già noto e cercano semplicemente di eseguirlo bene.

Vale la pena dirlo chiaramente, perché nel discorso pubblico degli ultimi anni si è creata una gerarchia implicita in cui la startup sarebbe la forma nobile dell’impresa e tutto il resto una versione minore. Non è così. Sono due giochi diversi, con regole diverse e profili di rischio diversi. Scegliere quello sbagliato per motivi di narrazione è uno degli errori più comuni che vedo, e uno di quelli che si pagano più tardi, quando la struttura societaria che hai costruito per un round che non è mai arrivato ti sta solo complicando la vita.

Startup e startup innovativa: la differenza che cambia tutto

Qui si passa dall’economia al diritto, ed è un salto che va fatto con attenzione, perché “startup” nel linguaggio comune e “start-up innovativa” nel linguaggio del legislatore italiano non sono la stessa cosa. La prima è una descrizione. La seconda è uno status registrale: si ottiene iscrivendosi a una sezione speciale del Registro delle Imprese, dà accesso a un pacchetto di agevolazioni, e si perde se vengono meno i requisiti.

Il riferimento normativo corretto, e su questo circolano parecchie citazioni sbagliate anche su siti autorevoli, è il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, comunemente chiamato Startup Act. L’articolo 25 di quel decreto contiene la definizione. Se leggi da qualche parte “legge 211/2012”, quella è una citazione errata che si è propagata per copia e incolla: vale la pena verificarla, perché un articolo che sbaglia il riferimento normativo di base difficilmente è affidabile sul resto. È un test di attendibilità che ti consiglio di applicare a qualsiasi contenuto su questo tema, incluso il mio.

I requisiti oggettivi previsti dalla legge

Per iscriversi alla sezione speciale una società deve rispettare tutti i requisiti seguenti, così come risultano dopo le modifiche introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza. Li riporto nella formulazione aggiornata, non in quella pre 2024 che trovi ancora in circolazione.

  • Essere costituita in forma di società di capitali di diritto italiano, anche in forma cooperativa: srl, spa, sapa, scpa.
  • Rientrare nella definizione europea di PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE. È una novità introdotta dalla riforma, e ha un effetto pratico rilevante: le società controllate o collegate a grandi imprese restano fuori.
  • Avere residenza in Italia, oppure in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo purché con una sede produttiva o una filiale in Italia.
  • Avere un valore della produzione annuo non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività.
  • Non aver distribuito e non distribuire utili.
  • Avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e non svolgere attività prevalente di agenzia o di consulenza.
  • Non essere il risultato di una fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Quel penultimo punto merita un paragrafo a sé, e lo trovi più avanti, perché è la modifica che sta facendo più danni pratici e che quasi nessuna guida in circolazione ha ancora integrato.

I requisiti alternativi di innovatività

Oltre a tutti i requisiti sopra, la società deve possedere almeno uno fra tre requisiti di innovatività. È qui che si gioca la maggior parte delle valutazioni in fase di iscrizione.

  • Spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.
  • Personale altamente qualificato: almeno un terzo della forza lavoro composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi da laureati magistrali.
  • Privativa industriale: essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto, oppure titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario regolarmente registrato.

Il terzo requisito è quello che nella pratica viene scelto più spesso, ed è anche quello che genera più problemi a distanza di anni. Il motivo lo trovi nella sezione sui contenziosi: registrare un software a nome della società presuppone che la società ne sia effettivamente titolare, e questa condizione, sorprendentemente spesso, non è verificata. Se stai valutando questo percorso, ho approfondito il quadro completo nell’articolo dedicato alle startup innovative e ai vantaggi che offrono.

Cosa è cambiato con la legge 193/2024

La legge 16 dicembre 2024, n. 193, in vigore dal 18 dicembre 2024, ha riscritto pezzi importanti dello Startup Act. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha poi pubblicato una circolare esplicativa il 30 luglio 2025 per chiarire i dubbi interpretativi arrivati dalle Camere di Commercio. Chi si limita a leggere gli articoli pubblicati prima di quella data sta lavorando con informazioni superate, e in questo caso la differenza non è accademica: riguarda chi resta iscritto e chi viene cancellato.

Le modifiche sostanziali sono quattro, e le riporto come le descrive la circolare ministeriale sui nuovi requisiti delle start-up innovative: l’inquadramento obbligatorio nella definizione europea di PMI, il divieto di attività prevalente di agenzia o consulenza, la nuova disciplina della permanenza oltre il terzo anno e la possibilità di estensione oltre il quinto.

Il divieto di attività prevalente di agenzia o consulenza

Questa è la modifica che ha colto di sorpresa più imprese, e vale la pena leggerla con calma. Il nuovo testo dell’articolo 25, comma 2, lettera f) stabilisce che la start-up innovativa non può svolgere attività prevalente di agenzia o di consulenza. La circolare ministeriale precisa cosa si intende per consulenza: una prestazione professionale di un’impresa che, avendo esperienza e pratica accertata in una materia, consiglia e assiste il cliente, fornisce informazioni e pareri.

E poi fa una cosa che le circolari fanno raramente, cioè indica i codici Ateco esclusi a titolo esemplificativo: il 70.2, consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale, e il 74.99, tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche non classificate altrove, sottocodici compresi.

Perché è un problema serio. Negli anni si è consolidata una prassi in cui società di consulenza, agenzie e studi professionali strutturati si iscrivevano come startup innovative appoggiandosi al requisito del software registrato o del personale qualificato, pur avendo un modello di business che di scalabile non aveva nulla. Non era necessariamente in malafede: la norma lo permetteva, e i vantaggi fiscali erano concreti. Ora non lo permette più. Chi rientra in quei codici Ateco come attività prevalente ha tempo fino alla prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare di essere fuori dal perimetro, in applicazione del principio di adeguamento graduale richiamato dalla circolare stessa.

Detto questo, la lettura ministeriale lascia margini interpretativi non banali. Una società che sviluppa un prodotto software proprietario ma che, nella fase iniziale, fattura in prevalenza servizi di implementazione ai primi clienti, dove si colloca? È esattamente la situazione in cui si trova gran parte delle startup B2B italiane nei primi diciotto mesi, ed è un punto su cui, allo stato, la risposta dipende da come è stato impostato l’oggetto sociale, dal codice Ateco prevalente comunicato e da come si documenta la composizione dei ricavi. Non è una questione da risolvere con un articolo di blog: è una questione da portare a un commercialista che segua startup e da verificare con la Camera di Commercio competente.

La durata: tre anni, poi cinque, poi al massimo nove

Prima della riforma lo status durava cinque anni, punto. Ora il meccanismo è a scaglioni, e ogni scaglione va conquistato.

I primi tre anni dall’iscrizione in sezione speciale sono il periodo base. Per andare oltre il terzo anno e arrivare fino a un massimo complessivo di cinque anni, serve possedere almeno uno dei requisiti aggiuntivi previsti dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 25: spese in ricerca e sviluppo salite ad almeno il 25% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, oppure l’ottenimento di almeno un brevetto effettivamente riconosciuto e registrato, oppure contratti di sperimentazione con la pubblica amministrazione, oppure una crescita significativa di ricavi o occupazione, oppure una raccolta di capitale da investitori qualificati sopra soglia.

Attenzione a due dettagli tecnici che fanno la differenza. Primo: sul brevetto, la circolare specifica che l’impresa deve esserne titolare del brevetto riconosciuto e registrato, e che il semplice deposito della domanda non basta. Secondo: in fase di conferma per il mantenimento oltre il terzo anno, oltre ai requisiti del comma 2-bis vanno riattestati anche tutti i requisiti ordinari del comma 2. Non è un rinnovo automatico, è una nuova verifica completa.

Oltre i cinque anni si può proseguire per ulteriori periodi di due anni, fino a un massimo di quattro anni aggiuntivi, quindi nove complessivi, ma solo in presenza di condizioni da fase scale-up: un aumento di capitale superiore al milione di euro sottoscritto da organismi di investimento collettivo del risparmio, oppure un incremento dei ricavi superiore al 100% annuo.

Il regime transitorio per chi è già iscritto

L’articolo 29 della legge 193/2024 disciplina l’adeguamento delle imprese già iscritte alla data di entrata in vigore, e i termini sono perentori. Le start-up iscritte da oltre diciotto mesi devono raggiungere i requisiti del comma 2-bis entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno. Quelle iscritte da meno di diciotto mesi hanno sei mesi dalla stessa scadenza.

Se la dichiarazione di permanenza non arriva entro il termine, le Camere di Commercio sono tenute ad avviare il procedimento di cancellazione. Non è una possibilità, è un obbligo procedurale. E chi perde i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis può comunque valutare l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, prevista dal decreto-legge 3/2015 convertito nella legge 33/2015, che ha requisiti diversi e nessun limite di età dell’impresa. È un’uscita ordinata che in parecchi casi ha più senso di quanto si pensi, e che nella mia esperienza viene scoperta troppo tardi, quando la cancellazione è già partita.

Come si apre una startup innovativa oggi

La sequenza operativa, nell’ordine in cui va affrontata, è questa. Le prime due voci sono quelle che quasi tutti saltano, ed è anche il motivo per cui poi si trovano a dover rifare l’atto costitutivo.

  1. Verifica preliminare del perimetro. Prima di scrivere una riga di statuto, controlla se l’attività che intendi svolgere rientra o meno nel nuovo divieto di agenzia e consulenza, e quale codice Ateco prevalente andrai a dichiarare. Questa verifica oggi viene prima di tutto il resto.
  2. Scelta del requisito di innovatività su cui puntare. R&S al 15%, personale qualificato o privativa industriale. La scelta condiziona come imposterai la contabilità analitica, i contratti con gli sviluppatori e la gestione della proprietà intellettuale fin dal primo giorno.
  3. Costituzione della società di capitali davanti al notaio, con atto pubblico. Su questo punto c’è una storia che vale la pena raccontare, ed è nel paragrafo successivo.
  4. Iscrizione ordinaria al Registro delle Imprese e apertura della posizione fiscale e previdenziale.
  5. Domanda di iscrizione alla sezione speciale tramite il modello di autocertificazione unificato approvato dal Ministero, presentato alla Camera di Commercio competente.
  6. Adempimenti periodici. Aggiornamento delle informazioni almeno ogni sei mesi e conferma annuale del possesso dei requisiti tramite autocertificazione. Saltare questa scadenza è la causa più banale e più frequente di cancellazione.

La questione del notaio, aggiornata

Molti contenuti pubblicati fra il 2021 e il 2023, incluso quello che stai leggendo nella sua versione precedente, si fermavano alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29 marzo 2021, che aveva dichiarato illegittima la costituzione della srl startup innovativa con modello standard tipizzato senza intervento notarile, e concludevano con un “in attesa di novità”. Quelle novità sono arrivate, e la situazione oggi è definita.

La strada dell’atto costitutivo online senza notaio non è tornata. Quello che esiste, e che spesso viene confuso con essa, è la possibilità di stipulare l’atto pubblico in modalità telematica a distanza davanti al notaio, con firma digitale e collegamento audio video, introdotta nell’ordinamento italiano in attuazione della direttiva europea sulla digitalizzazione del diritto societario. È una cosa diversa: il controllo di legalità del notaio resta, cambia il fatto che non devi essere fisicamente nello stesso luogo. Nella pratica significa che puoi costituire la società senza spostarti, non che puoi costituirla da solo. Se leggi contenuti che promettono la costituzione “senza notaio”, stanno descrivendo una procedura che non è più praticabile in quella forma.

Le agevolazioni: quello che ottieni davvero

Il pacchetto di vantaggi legato allo status è reale e in alcuni casi decisivo, ma vale la pena guardarlo con occhio asciutto, distinguendo ciò che incide sulla cassa da ciò che incide solo sulla burocrazia.

Sul fronte accesso al credito, l’intervento più concreto è l’accesso semplificato e gratuito al Fondo di garanzia per le PMI, con copertura fino all’80% del finanziamento e senza valutazione del merito creditizio da parte del Fondo. Per una società senza storico di bilancio è spesso l’unica porta praticabile verso il credito bancario. Il Ministero pubblica report periodici sull’utilizzo dello strumento, e i volumi gestiti negli anni sono nell’ordine dei miliardi di euro di finanziamenti garantiti.

Sul fronte capitale di rischio, esistono detrazioni e deduzioni per chi investe in startup innovative, la possibilità di raccolta tramite portali di equity crowdfunding e strumenti pubblici dedicati, fra cui Smart&Start Italia gestito da Invitalia. Se il tema finanziamenti è quello che ti interessa di più, ho una guida separata sui finanziamenti per startup e su come richiederli e una specifica sugli incentivi Smart&Start.

Sul fronte gestione societaria, la deroga alla disciplina delle società di comodo, la possibilità di creare categorie di quote con diritti differenziati anche nelle srl, i piani di incentivazione con strumenti finanziari e il work for equity con trattamento fiscale agevolato. Quest’ultimo è potente e delicato allo stesso tempo, e ne parlo più avanti perché è anche una delle prime tre fonti di lite fra soci che ho incontrato.

Sul fronte burocratico, esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria per gli adempimenti al Registro delle Imprese, procedure semplificate e maggiore flessibilità nella disciplina del lavoro a termine. Utile, ma non è questo che salva un’impresa.

Il punto onesto è che nessuna di queste agevolazioni compensa un modello di business che non regge. Le ho viste fare la differenza per imprese che stavano già funzionando e avevano bisogno di ossigeno nel momento giusto. Non le ho mai viste salvare un’idea sbagliata, e chi ti racconta il contrario ti sta vendendo qualcosa. Sul perché le imprese si fermano prima ancora di arrivare a usare questi strumenti ho scritto un’analisi dedicata sui motivi per cui molte startup falliscono.

Le tre cause di contenzioso che vedo ripetersi

Questa è la parte che non troverai nelle guide scritte dalle piattaforme di fatturazione o dai portali di settore, e c’è un motivo: richiede di aver visto cosa succede a una startup quando le cose vanno male, non solo quando vanno bene. Come consulente tecnico d’ufficio del Tribunale mi capita di lavorare su fascicoli in cui una società tecnologica sta litigando, e negli anni si è formato un pattern piuttosto netto. Tre situazioni tornano con una frequenza che ha smesso da tempo di sorprendermi, e tutte e tre nascono da decisioni prese nei primi novanta giorni di vita della società, quando nessuno pensava che sarebbe finita così.

La proprietà del codice sorgente

È di gran lunga la prima. La società dichiara come requisito di innovatività la titolarità dei diritti su un programma per elaboratore originario, registra il software, ottiene lo status. Poi, anni dopo, qualcuno va a leggere i contratti con chi quel software lo ha effettivamente scritto, e scopre che non c’è nessuna cessione dei diritti di utilizzazione economica. Uno sviluppatore esterno con partita IVA, un contratto di prestazione d’opera generico, una fattura per “attività di sviluppo software”: in assenza di una clausola espressa di cessione, i diritti patrimoniali restano dove sono nati.

Le conseguenze sono a cascata e sono tutte spiacevoli. Il requisito di innovatività su cui poggiava l’iscrizione diventa contestabile. La due diligence di un investitore si blocca, e quando si blocca su questo punto raramente riparte in fretta. E in caso di rottura con lo sviluppatore, ti trovi con un’azienda il cui asset principale appartiene a qualcuno che non è più dalla tua parte.

La cosa che rende questo problema particolarmente insidioso è che non dà segnali finché non è troppo tardi. Nessuno se ne accorge finché tutto va bene. Se stai leggendo questo paragrafo e hai un dubbio, il controllo da fare è concreto: recupera ogni contratto con chiunque abbia toccato il codice, dipendenti compresi, e cerca una clausola esplicita di cessione dei diritti di utilizzazione economica alla società. Se non c’è, si può sistemare, ma va sistemato adesso, non al prossimo round.

I patti parasociali scritti in fretta

Il secondo pattern riguarda gli accordi fra fondatori. In fase di costituzione, quando i rapporti sono buoni e i soldi non ci sono, si tende a firmare statuti standard e a rimandare i patti parasociali. Poi entra un socio investitore, oppure un fondatore riduce il proprio impegno, oppure arriva una proposta di acquisizione, e ci si accorge che non è stato regolato niente di quello che serve: le clausole di vesting sulle quote dei fondatori, il cosa succede se qualcuno esce nei primi ventiquattro mesi, i diritti di prelazione, il trascinamento e il seguito in caso di vendita, le regole di stallo decisionale nelle società al cinquanta per cento.

Quest’ultima è la configurazione più pericolosa di tutte. Due soci al cinquanta per cento senza una clausola antistallo sono una società che, nel momento in cui i due non sono più d’accordo, non può deliberare nulla. Ho visto imprese sane bloccarsi per mesi su questo, e la via d’uscita a quel punto passa quasi sempre dal tribunale, con tempi e costi che nessuno dei due aveva messo in conto. Sul tema degli accordi con chi porta competenze invece di capitale, che è un caso particolare dello stesso problema, ho scritto una guida dedicata al work for equity nelle startup innovative.

Il work for equity senza documentazione

Il terzo pattern è il work for equity gestito con una stretta di mano. Lo strumento è previsto dalla normativa ed è fiscalmente vantaggioso: consente di remunerare collaboratori, professionisti e fornitori con quote o strumenti finanziari invece che con denaro. Su carta è perfetto per una società senza cassa.

Nella pratica il problema non è lo strumento, è la documentazione. Serve un piano deliberato, serve che sia chiaro quali prestazioni corrispondono a quale attribuzione, servono criteri di valutazione difendibili e serve tracciare l’esecuzione. Quando manca tutto questo e il rapporto si rompe, la controversia diventa quasi impossibile da risolvere fuori dal tribunale, perché nessuna delle due parti riesce a dimostrare cosa fosse stato pattuito. E in sede peritale, quando arrivo io, l’unica cosa che conta è cosa risulta dai documenti.

Il filo comune fra i tre pattern è sempre lo stesso: sono tutte cose che costa poco fare bene all’inizio e moltissimo sistemare dopo. Non è un problema di competenza dei fondatori, è un problema di priorità. Nei primi mesi tutto sembra più urgente della carta, e ha anche senso, finché non smette di averlo.

Il rischio che nessuno mette nel business plan

C’è un secondo punto cieco, e riguarda i dati. Nelle centinaia di piani che ho letto in trent’anni di lavoro nel digitale, la sicurezza informatica e la conformità sul trattamento dei dati compaiono, quando compaiono, come una voce di costo a fondo pagina. Nella realtà sono un rischio operativo di primo livello, e per una startup lo sono più che per un’azienda strutturata.

Perché una startup è un bersaglio più facile

Le ragioni sono strutturali, non colpevoli. Una startup ha pochissime persone che fanno tutto, quindi la separazione dei ruoli è di fatto assente e spesso una sola persona ha le credenziali di tutto. Usa molti servizi cloud di terze parti configurati in fretta nella fase di lancio, e quelle configurazioni raramente vengono riviste. Sviluppa velocemente, il che significa che il debito tecnico si accumula più in fretta di quanto venga ripagato. E soprattutto non ha una funzione dedicata: nessuno si sveglia la mattina con il compito di guardare i log.

La cosa che vedo più spesso, e lo dico da chi passa parte del tempo a fare analisi tecniche su sistemi compromessi, non sono attacchi sofisticati. Sono credenziali di servizi cloud finite in un repository pubblico, backup mai testati che al momento del ripristino non contengono quello che dovrebbero, e ambienti di sviluppo con dati di produzione reali dentro. Nessuna di queste tre cose richiede un aggressore competente per fare danni, e tutte e tre si prevengono con decisioni che al momento giusto costano un pomeriggio.

GDPR dal primo giorno, AI Act se lavori sull’intelligenza artificiale

Sul piano normativo va detta una cosa impopolare: non esiste una soglia dimensionale sotto la quale il GDPR non si applica. Se tratti dati personali, e qualsiasi impresa che abbia clienti o dipendenti li tratta, gli obblighi valgono dal primo giorno. Registro delle attività di trattamento, informative corrette, basi giuridiche identificate, contratti con i responsabili esterni, valutazione d’impatto quando il trattamento lo richiede. La convinzione che si tratti di adempimenti da rinviare “a quando saremo strutturati” è diffusa quanto sbagliata, e ha il difetto di rendere molto più costoso il momento in cui la struttura arriva davvero, perché a quel punto vai a sistemare all’indietro anni di trattamenti.

A questo si aggiunge il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che introduce obblighi progressivi in funzione della classe di rischio del sistema. Se la tua startup sviluppa o integra sistemi di intelligenza artificiale, la classificazione del rischio non è un esercizio teorico da rimandare: incide su documentazione tecnica, trasparenza verso gli utenti, gestione dei dati di addestramento e responsabilità lungo la catena di fornitura. Molte startup italiane che oggi costruiscono su modelli di terze parti non hanno ancora fatto questa verifica, e la faranno quando gliela chiederà un cliente enterprise o un investitore in fase di due diligence. Farla prima costa meno.

Non sto dicendo che una startup debba partire con un impianto di compliance da multinazionale. Sarebbe assurdo e sposterebbe risorse dove non servono. Sto dicendo che le tre o quattro decisioni strutturali, dove stanno i dati, chi ha accesso a cosa, come si tracciano i consensi, come si gestiscono i fornitori, vanno prese consapevolmente all’inizio, perché sono esattamente quelle che dopo non si cambiano più senza rifare tutto.

I numeri veri dell’ecosistema italiano

Vale la pena chiudere il quadro con dei numeri, perché aiutano a calibrare le aspettative meglio di qualsiasi discorso. Secondo la Relazione annuale 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al 31 ottobre 2025 le start-up innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese erano 12.073, con un calo di sole 60 unità rispetto a fine 2024, pari allo 0,5%.

Il Ministero legge questa stabilità come l’effetto della revisione normativa del 2024, pensata per ridurre le iscrizioni fittizie e alzare la qualità del registro, e la lettura ha senso: se il criterio si stringe e il numero resta stabile, significa che sono entrate imprese diverse da quelle che sono uscite. Vale la pena aggiungere che gli effetti pieni della riforma sulle cancellazioni si vedranno nei rilevamenti successivi, quando saranno scaduti i termini transitori.

Altri dati che aiutano a orientarsi. La concentrazione territoriale resta forte: la Lombardia da sola pesa circa il 28% del totale nazionale, mentre il Mezzogiorno nel complesso rappresenta il 28,2%, il che racconta un ecosistema meno milanocentrico di quanto la narrazione suggerisca. Il settore della produzione di software e consulenza informatica conta oltre 5.600 start-up innovative, quasi la metà del totale, in crescita del 4,6% rispetto a fine 2024. Le PMI innovative hanno raggiunto quota 3.161 unità, il livello più alto mai registrato, con un incremento del 7,3%, e questo è un segnale interessante: è la sezione in cui sfociano molte imprese che escono dal perimetro startup. Gli incubatori certificati sono 68.

Dodicimila imprese su un tessuto produttivo di milioni di aziende. Serve a ricordare che la startup innovativa è uno strumento specifico per una categoria ristretta di progetti, non la forma standard con cui si fa impresa in Italia. Il quadro normativo completo e sempre aggiornato è consultabile sulla pagina istituzionale del MIMIT dedicata alle start-up innovative.

Risorse per approfondire e prossimi passi

Se sei arrivato fin qui probabilmente stai valutando concretamente qualcosa, e allora conviene indirizzarti sul pezzo giusto. Per la parte operativa di costituzione e documenti c’è la guida su come aprire una startup e quali documenti servono. Per capire in quale fase ti trovi e cosa aspettarti da quella successiva, l’analisi sul ciclo di vita di una startup. Per la ricerca di capitali e il rapporto con chi investe, il pezzo su startup e investitori in Italia.

Sul fronte delle fonti primarie, i tre riferimenti che ti consiglio di tenere a portata di mano sono la pagina MIMIT sulle start-up innovative, la circolare ministeriale del 30 luglio 2025 e il portale del Registro delle Imprese dedicato, che è anche l’unico posto in cui puoi verificare in tempo reale se una società è effettivamente iscritta alla sezione speciale. Quest’ultima verifica è più utile di quanto sembri: capita di leggere comunicati in cui un’impresa si presenta come startup innovativa senza esserlo, o senza esserlo più.

Riepilogo dei punti chiave

Una startup, in senso economico, è un’organizzazione temporanea che cerca un modello di business ripetibile e scalabile: la tecnologia è il mezzo più frequente, non la definizione. In senso giuridico italiano la “start-up innovativa” è invece uno status registrale disciplinato dal DL 179/2012 convertito nella legge 221/2012, profondamente modificato dalla legge 193/2024 in vigore dal 18 dicembre 2024. Le novità principali: obbligo di rientrare nella definizione europea di PMI, divieto di svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza con esclusione esplicita dei codici Ateco 70.2 e 74.99, durata base ridotta a tre anni estendibile a cinque con requisiti rafforzati come la spesa in R&S al 25% o un brevetto effettivamente registrato, e fino a nove anni solo in fase scale-up. Chi era già iscritto ha termini perentori di adeguamento, scaduti i quali la cancellazione è obbligatoria per le Camere di Commercio. Al 31 ottobre 2025 le start-up innovative iscritte erano 12.073. I tre errori che si pagano più cari, e che nascono tutti nei primi mesi, sono la mancata cessione alla società dei diritti sul codice sorgente, l’assenza di patti parasociali con clausole di vesting e antistallo, e il work for equity senza documentazione. A questi si aggiunge il tema più sottovalutato: gli obblighi su dati personali e, per chi lavora sull’intelligenza artificiale, sulla classificazione del rischio, che valgono dal primo giorno e non da quando l’impresa è strutturata.

Domande frequenti sulle startup

Come capire se un’azienda è una startup?

Sul piano economico, un’azienda è una startup se sta ancora cercando il proprio modello di business invece di eseguirne uno noto, e se quel modello può far crescere i ricavi molto più rapidamente dei costi. Sul piano giuridico italiano la verifica è oggettiva e pubblica: una società è una start-up innovativa solo se risulta iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, condizione che si può controllare gratuitamente sul portale dedicato del Registro. Molte imprese si definiscono startup senza avere quello status, e non è necessariamente scorretto perché i due significati sono diversi, ma se ti serve la certezza formale l’unica fonte valida è il registro.

Qual è la differenza tra un’azienda e una startup?

Un’azienda tradizionale opera su un modello di business già conosciuto e validato dal mercato: sa cosa vende, a chi e con quale margine, e il suo lavoro consiste nell’eseguirlo meglio della concorrenza. Una startup non lo sa ancora: la sua attività principale nei primi mesi è formulare ipotesi sul modello e verificarle sul campo. La seconda differenza è la relazione fra ricavi e costi: nell’impresa tradizionale crescono più o meno insieme, in una startup l’obiettivo è che i ricavi crescano molto più velocemente della struttura. La startup, inoltre, è per definizione una fase temporanea che si conclude quando il modello viene trovato.

Chi può aprire una start up innovativa?

Possono farlo tutte le società di capitali di diritto italiano, anche in forma cooperativa, che rispettino i requisiti dell’articolo 25 del DL 179/2012 come modificato dalla legge 193/2024: rientrare nella definizione europea di PMI, non essere controllate da grandi imprese, avere sede in Italia o nello Spazio economico europeo con sede produttiva italiana, valore della produzione entro 5 milioni di euro dal secondo anno, nessuna distribuzione di utili, oggetto sociale prevalente su prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, non essere nate da fusione o scissione e non svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza. Serve inoltre almeno uno fra tre requisiti di innovatività: spese in R&S al 15%, personale altamente qualificato o titolarità di un brevetto o di un software registrato. Non ci sono limiti di età o di nazionalità per i soci.

Una società di consulenza può essere una startup innovativa?

Dal 18 dicembre 2024 no, se la consulenza è l’attività prevalente. La legge 193/2024 ha introdotto il divieto espresso di svolgere attività prevalente di agenzia o di consulenza, e la circolare del MIMIT del 30 luglio 2025 ha chiarito che sono esclusi, a titolo esemplificativo, i codici Ateco 70.2 e 74.99 con i relativi sottocodici. Le imprese già iscritte hanno tempo fino alla prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare di essere fuori dal perimetro, in base al principio di adeguamento graduale. I casi ibridi, per esempio una società che sviluppa un prodotto proprietario ma nella fase iniziale fattura soprattutto servizi di implementazione, vanno valutati singolarmente con il commercialista e con la Camera di Commercio competente.

Quanto dura lo status di startup innovativa?

Il periodo base è di tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale. Per proseguire fino a un massimo complessivo di cinque anni serve almeno uno dei requisiti rafforzati del comma 2-bis dell’articolo 25: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 25% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, oppure un brevetto effettivamente riconosciuto e registrato di cui la società sia titolare, oppure contratti di sperimentazione con la pubblica amministrazione, una crescita rilevante di ricavi o occupazione, o una raccolta di capitale da investitori qualificati sopra soglia. Oltre i cinque anni si può proseguire per periodi di due anni fino a nove complessivi, ma solo con condizioni da scale-up come un aumento di capitale sopra il milione sottoscritto da OICR o un incremento dei ricavi superiore al 100% annuo. Se la dichiarazione di permanenza non viene presentata nei termini, la Camera di Commercio deve avviare la cancellazione.

Si può ancora aprire una startup innovativa online senza notaio?

No. La costituzione con modello standard tipizzato senza intervento notarile è stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021 e non è più tornata praticabile. Quello che esiste oggi, e che viene spesso confuso con essa, è l’atto pubblico in modalità telematica a distanza davanti al notaio, con firma digitale e collegamento audio video, introdotto in attuazione della normativa europea sulla digitalizzazione del diritto societario. Cambia il fatto che non devi spostarti fisicamente, non il fatto che il controllo di legalità del notaio resta obbligatorio.

Quali sono le migliori startup italiane?

Non esiste una classifica ufficiale, e le liste che circolano online sono selezioni editoriali basate su criteri eterogenei, spesso l’ammontare dei round di finanziamento, che è un indicatore di fiducia degli investitori e non di solidità del business. Se ti interessano dati verificabili, le fonti da usare sono altre: il portale del Registro delle Imprese dedicato alle start-up innovative permette di consultare l’elenco completo delle società iscritte con i relativi dati, e la Relazione annuale del MIMIT fornisce il quadro aggregato per settore, territorio e dimensione. Sono meno spettacolari di una classifica, ma raccontano l’ecosistema per quello che è.

Conviene ancora iscriversi come startup innovativa nel 2026?

Dipende da cosa ti serve, e la risposta onesta è che dopo la riforma conviene a meno imprese di prima. Se il tuo progetto ha una componente reale di ricerca e sviluppo o una privativa industriale, e prevedi di aver bisogno di credito bancario o di capitale di rischio nei primi anni, l’accesso semplificato al Fondo di garanzia e gli incentivi per chi investe restano vantaggi concreti. Se invece stai valutando lo status principalmente per posizionamento o per i benefici burocratici, gli adempimenti periodici e il rischio di cancellazione al terzo anno rendono il bilancio molto meno favorevole. Va poi considerata l’alternativa della sezione PMI innovative, che ha requisiti diversi, nessun limite di età dell’impresa ed è spesso la destinazione naturale di chi esce dal perimetro startup.

Cosa portarsi a casa

Se dovessi comprimere tutto in tre frasi: la startup è una fase di ricerca, non una categoria di prestigio, e chiamarla così quando non lo è porta a strutturarsi male. Lo status di start-up innovativa è uno strumento fiscale e finanziario con requisiti che dal dicembre 2024 sono più stretti e con scadenze che sono perentorie, quindi va scelto sapendo cosa comporta e non per default. E le cose che affondano davvero un progetto tecnologico italiano non sono quasi mai la mancanza di agevolazioni, ma decisioni sbagliate prese nei primi mesi su chi possiede il codice, su cosa succede se un socio esce e su dove stanno i dati.

Nessuna di queste tre cose richiede budget per essere sistemata all’inizio. Richiedono solo che qualcuno se ne occupi prima che diventino un problema, che è esattamente il momento in cui sembrano meno urgenti.

Se stai valutando se il tuo progetto abbia senso come startup innovativa, se sei già iscritto e devi capire cosa comporta per te la scadenza del terzo anno, oppure se hai un dubbio su uno dei tre punti critici descritti qui sopra, prenota una consulenza strategica: possiamo guardare insieme la tua situazione specifica e capire quale strada regge davvero. Trovi i dettagli su come lavoro sulla pagina dedicata alla consulenza per startup.

Max Valle, Business AI Strategist
L'autore

Max Valle

Business AI Strategist

Dal 1993 aiuto imprese e professionisti a crescere online in sicurezza: sviluppo siti web, strategie di marketing digitale e intelligenza artificiale per studi e PMI. Oltre 2.500 aziende seguite in 12 paesi, 6 libri pubblicati e la certificazione di consulente privacy GDPR, senza mai mettere a rischio i dati dei clienti.

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