L’email ha valore legale? e gli sms?
Diamo risposta a queste frequenti domande.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un radicale mutamento delle modalità di comunicazione. In poco tempo sono tramontati, o hanno subito un netto ridimensionamento, strumenti che hanno caratterizzato la quotidianità per molti anni, quali il fax e la tradizionale posta cartacea, sostituiti da strumenti di comunicazione digitali, come l’e-mail o i messaggi di testo.
Questa evoluzione ha portato certamente a comunicazioni più immediate, economiche ed anche sicure, riducendo il rischio che le stesse possano non giungere a destinazione o venire a conoscenza di soggetti diversi dal corretto destinatario. Tuttavia, l’evoluzione delle nuove tecnologie, ha anche posto numerosi interrogativi riguardanti queste nuove forme di comunicazione.
Una tra le questioni maggiormente dibattute, su cui è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, è quella relativa al valore probatorio che hanno tali messaggi, non muniti né di firma autografa (non essendo documenti cartacei) né di firma digitale, che garantisce l’identità di chi la appone e l’integrità del messaggio.
Il principio ribadito di recente alla Corte di Cassazione è che l’SMS, al pari della e-mail, contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, riconducibili all’articolo 2712 del codice civile. La conseguenza è che tali comunicazioni formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità (Cass. Civ. n. 19155/2019).
La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguardava una controversia familiare, nella quale determinati accordi tra i coniugi riguardanti il figlio della coppia (iscrizione del minore all’asilo nido ed all’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta) erano stati assunti tramite SMS, la cui validità era stata successivamente contestata da uno dei genitori (il marito).
Infatti, secondo la tesi di quest’ultimo, non si potrebbe riconoscere efficacia probatoria piena, quale scrittura privata, a dei semplici messaggi telefonici, privi di sottoscrizione, del numero di telefono cellulare del soggetto che li aveva inviati e di quello che li aveva ricevuti, il tutto senza necessità di formale disconoscimento, avendo gli stessi, al più, valore di semplice indizio.
La Corte di Cassazione, aderendo alla tesi della moglie, ha anzitutto richiamato un proprio precedente (Cass. Civ. n. 5141/2019), che aveva già ritenuto che l’SMS
contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cassazione Civile n°5141/2019
La sentenza prosegue richiamando un altro importante precedente in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ossia la sentenza Cass. Civ. n. 11606/2018, dove veniva chiarito come
il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cassazione Civile n°11606/2018
Ma come deve avvenire tale “disconoscimento“ idoneo a far perdere al documento la qualità di prova?
La Corte a tal proposito osserva che esso “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” e, in presenza di disconoscimento, il giudice potrà accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
In conclusione, il principio affermato nella sentenza è che l‘SMS contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Riferimenti:
- Art. 2712 C.C.
- Cass. Civ. 19155/2019
- Cass. Civ. n. 5141/2019
- Cass. Civ. n. 11606/2018