diffamazione

Nell’ordinamento giuridico italiano, la diffamazione (art. 595, codice penale) è un delitto contro l’onore ed è definita come l’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all’art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l’immagine di sé presso gli altri. L’analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali ,sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l’espressione “più persone” deve intendersi senz’altro come “almeno due persone”; l’assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l’impossibilità di percepire l’offesa. In quasi tutti gli ordinamenti giuridici si ha diffamazione se quanto asserito è falso, e spetta all’accusa dimostrare tale falsità. In altri, come quello italiano, ciò non è richiesto e solo in casi molto limitati è, viceversa, la difesa che ha la facoltà di discolparsi dimostrando la verità delle asserzioni ritenute diffamatorie. La diffamazione è punita nella maggioranza degli stati, e considerata un delitto punito dal codice penale, ma che comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione può anche coesistere con una lesione del diritto alla privatezza, da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri.

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